{"id":109,"date":"2024-06-13T14:00:11","date_gmt":"2024-06-13T14:00:11","guid":{"rendered":"https:\/\/strange-montalcini.95-154-219-107.plesk.page\/?page_id=109"},"modified":"2024-06-20T07:29:57","modified_gmt":"2024-06-20T07:29:57","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/audiradio.info\/index.php\/statuto\/","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"109\" class=\"elementor elementor-109\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1c13985d e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"1c13985d\" data-element_type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ace4a4a e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"ace4a4a\" data-element_type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-45c0355 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"45c0355\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.21.0 - 26-05-2024 *\/\n.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}<\/style><h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Statuto<\/h2>\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-10b675b0 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"10b675b0\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! elementor - v3.21.0 - 26-05-2024 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#69727d;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#69727d;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 1 \u2013 Denominazione<\/strong><\/p>\n<p>La societ\u00e0 \u00e8 denominata: <strong>&#8220;AUDIRADIO S.r.l.&#8221;<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:list --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 2 \u2013 Oggetto<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p>La societ\u00e0 ha per oggetto le seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>(i)<\/strong><span style=\"font-size: revert; color: initial;\"> la realizzazione oggettiva e imparziale, anche avvalendosi in tutto o in parte dell\u2019opera di soggetti terzi, di ricerche statistiche di tipo quantitativo e di indagini censuarie volte alla misurazione dell\u2019ascolto delle emittenti radiofoniche nazionali e locali italiane dotate di concessione e\/o autorizzazione ministeriale per l\u2019attivit\u00e0 broadcast FM. Tale ascolto sar\u00e0 rilevato su tutti i dispositivi, su tutte le piattaforme di distribuzione e in tutte le modalit\u00e0 di fruizione (live e on-demand);<\/span><br \/><strong>(ii)<\/strong> <span style=\"font-size: revert; color: initial;\">la scelta e la definizione delle metodologie e delle tecnologie pi\u00f9 opportune per realizzare le suddette ricerche statistiche e indagini censuarie;<\/span><br \/><strong>(iii)<\/strong> la promozione di incontri e di dibattiti, la preparazione di progetti e di iniziative mirate all\u2019aggiornamento e all\u2019innovazione delle suddette ricerche, metodologie e tecnologie, con riferimento al contesto italiano ed estero;<br \/><strong>(iv)<\/strong> l&#8217;assistenza tecnica necessaria all&#8217;attuazione di ricerche e di studi specifici, compresa la redazione di rapporti tecnici e di analisi;<br \/><strong>(v)<\/strong> l\u2019ampia diffusione, con tutti i mezzi di comunicazione, delle conoscenze dei dati e dei risultati resi disponibili dalle ricerche, metodologie, tecnologie in questione, nonch\u00e9 dei servizi di fornitura e pubblicazione di tali dati, anche attraverso database in formato elettronico (nastro di pianificazione).<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>2.1<\/strong> La Societ\u00e0 dovr\u00e0 impostare le ricerche statistiche di tipo quantitativo e di indagini censuarie, le metodologie e le tecnologie nel rispetto dei seguenti indirizzi:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>(i)<\/strong> <span style=\"font-size: revert; color: initial;\">unicit\u00e0 degli output fondamentali (ascolto Giorno Medio, ascolto settimanale, ascolto nel quarto d\u2019ora medio e durata di ascolto), per emittenti radiofoniche locali e nazionali e pubblicazione contestuale degli stessi;<\/span><br \/><strong>(ii)<\/strong> sostenibilit\u00e0 economica: i costi delle ricerche e delle indagini incideranno sul fatturato dell\u2019industria radiofonica in misura non dissimile dall\u2019incidenza delle altre currency sui fatturati dei rispettivi comparti (tv, stampa quotidiana, stampa periodica, internet).<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p>I dati prodotti dalla ricerca e destinati al mercato (cd. \u201coutput di currency\u201d) a qualsiasi livello, devono essere messi a disposizione del mercato non appena possibile e con medesime modalit\u00e0 per tutti i soci, senza distinzioni fra soci o con tempistiche diverse.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>2.2<\/strong> La societ\u00e0 intende favorire l\u2019accesso ai propri servizi di rilevazione da parte di tutti gli editori radiofonici con concessione e\/o autorizzazione per l\u2019attivit\u00e0 broadcast FM che operano in Italia, indipendentemente dalla loro diretta o indiretta partecipazione alla societ\u00e0 e ci\u00f2 a parit\u00e0 di condizioni e di trattamento.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p>I Soci Fondatori (come di seguito definiti) procederanno a verifiche periodiche degli sviluppi di mercato della tecnologia diffusiva DAB+ e valuteranno, conseguentemente, la possibilit\u00e0 di includere nel perimetro della ricerca gli operatori nativi digitali DAB, laddove tale opzione risultasse ragionevole e necessaria e provvedendo a sottoporre le risultanze delle valutazioni agli organi societari per le eventuali modifiche ed integrazioni statutarie.<br \/>La societ\u00e0 ha facolt\u00e0 di conferire i dati elementari rilevati, con i relativi modelli di profilazione, e di deduplicazione, nonch\u00e9 le golden rules per il calcolo delle metriche, alla piattaforma di analisi crossmediale pubblicitaria che sar\u00e0 resa disponibile per gli operatori professionali, insieme agli altri operatori costituiti in forma di JIC (Joint Industry Committee) che producono dati rilevanti per il mercato.<br \/>La societ\u00e0 ha facolt\u00e0 di rappresentare i dati di audience editoriale di soggetti che offrono contenuti misurati direttamente dalla societ\u00e0 stessa o con l\u2019apporto di dati elementari di altri operatori costituiti in forma di JIC (Joint Industry Committee), e ci\u00f2 in un rapporto di reciprocit\u00e0 e di scambio in base a regole da definire.<br \/>I corrispettivi per la partecipazione alle indagini e per la fornitura dei dati al mercato, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri di equit\u00e0 ed a parit\u00e0 di condizioni.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p>La societ\u00e0 opera subordinando il proprio risultato economico al perseguimento dell\u2019oggetto sociale.<br \/>La societ\u00e0 potr\u00e0 inoltre compiere quelle operazioni mobiliari, commerciali e industriali aventi diretta ed indiretta attinenza con l&#8217;oggetto sociale, compresi:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:list -->\n<ul id=\"l5\"><!-- wp:list-item -->\n<li>l&#8217;acquisto e la vendita di partecipazioni sociali in altre societ\u00e0 con oggetto analogo o connesso al proprio;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma non nei confronti del pubblico ed il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie, sempre che tale rilascio non configuri attivit\u00e0 di concessione di finanziamenti svolta nei confronti del pubblico;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>contrarre prestiti ed ottenere finanziamenti a breve e medio termine con qualsiasi istituto di credito;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>stipulare contratti di locazione, di noleggio e di leasing;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>stipulare ogni altro atto necessario in relazione al perseguimento dell\u2019oggetto sociale.<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 3 &#8211; Sede<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p>La societ\u00e0 ha sede in Milano.<br \/>Il Consiglio di Amministrazione pu\u00f2 trasferire la sede legale, nell\u2019ambito dello stesso<br \/>comune, istituire e sopprimere filiali ed unit\u00e0 locali.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 4 \u2013 Durata<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p>La durata della societ\u00e0 \u00e8 stabilita sino al 31 dicembre 2080: potr\u00e0 essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell\u2019assemblea dei soci.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 5 \u2013 Capitale<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>5.1 <\/strong>Il capitale sociale \u00e8 di Euro 120.000,00 (centoventimila\/00) diviso in quote ai sensi di legge.<br \/><strong>5.2<\/strong> Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale deliberate dall\u2019assemblea dei soci si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice civile. Salvo il caso di cui all\u2019articolo 2482 ter del Codice civile, l\u2019aumento del capitale sociale pu\u00f2 essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione relativa a tale aumento di capitale il diritto di recesso a norma dell\u2019articolo 2473 del Codice civile. La facolt\u00e0 di aumento di capitale riservato a terzi &#8211; e ferme restando le previsioni di cui ai successivi articoli 25 e 31 &#8211; ha l\u2019espressa finalit\u00e0 di poter ampliare la compagine sociale accogliendo, in particolare, soggetti che operano nel settore pubblicitario, editoriale o che tutelano interessi collettivi, in quanto possano contribuire al raggiungimento dell\u2019oggetto sociale, nonch\u00e9 consentano di accrescere la rappresentativit\u00e0 della societ\u00e0.<br \/><strong>5.3<\/strong> La societ\u00e0 potr\u00e0 acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.<br \/><strong>5.4<\/strong> \u00c8 attribuita alla competenza dei soci l&#8217;emissione dei titoli di debito di cui all&#8217;articolo 2483 del Codice civile.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 6 &#8211; Domiciliazione<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p>Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la societ\u00e0, \u00e8 quello che risulta dal registro imprese dove ha sede la societ\u00e0; l\u2019indirizzo di posta elettronica \u00e8 quello che risulta dalle comunicazioni fatte alla societ\u00e0.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 7 &#8211; Trasferimento delle partecipazioni<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>7.1<\/strong> La Societ\u00e0, al fine di perseguire il mantenimento dell\u2019equilibrio dei rapporti tra soci, \u00e8 composta da due diversi gruppi, tra loro omogenei, di soci, di seguito definiti \u201c<strong>Parti<\/strong>\u201d. Il capitale sociale della societ\u00e0 \u00e8 suddiviso equamente tra le due diverse Parti, nei termini che seguono:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:list -->\n<ul><!-- wp:list-item -->\n<li>50 % alla \u201cParte Editori\u201d, tramite la partecipazione detenuta da &#8220;Tavolo Editori Radio s.r.l.&#8221;, in forma abbreviata &#8220;TER S.r.l.&#8221; (ora &#8220;Editori Radiofonici Associati S.r.l.\u201d in forma abbreviata \u201cERA S.r.l.&#8221; &#8211; \u201cNuova denominazione sociale che assumer\u00e0 Tavolo Editori Radio S.r.l.\u201d giusta decisione dei soci verbalizzata alla data di approvazione del presente statuto con atto notaio in Milano Gabriella Quatraro);<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>50 % alla \u201cParte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0\u201d, tramite le partecipazioni detenute, rispettivamente, da \u201cU.P.A. Utenti Pubblicit\u00e0 Associati\u201d in forma abbreviata \u201cUPA\u201d (25 %) ed &#8220;ASSAP Servizi S.r.l.&#8221; (25 %).<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list --><!-- wp:paragraph -->\n<p>Il socio della \u201cParte Editori\u201d (i.e. \u201cNuova denominazione sociale che assumer\u00e0 Tavolo Editori Radio S.r.l.\u201d) e i soci della \u201cParte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0\u201d (i.e. U.P.A. Utenti Pubblicit\u00e0 Associati\u201d in forma abbreviata \u201cUPA\u201d ed ASSAP Servizi S.r.l.) sono congiuntamente definiti nel presente Statuto come \u201c<strong>Soci Fondatori<\/strong>\u201d.<br \/>La partecipazione al capitale sociale delle due Parti \u00e8 finalizzata a rappresentare le diverse componenti del mercato interessate alla produzione di dati oggettivi ed imparziali sull\u2019ascolto delle emittenti radiofoniche nazionali e locali italiane da utilizzare a fini pubblicitari.<br \/>Qualora, per qualsiasi motivo, l\u2019attuale situazione dovesse modificarsi, i Soci Fondatori provvederanno a adeguare lo statuto alla diversa situazione venutasi a creare.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>7.2 <\/strong>Pertanto, vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.<br \/><strong>7.2.1<\/strong> Per \u00abpartecipazione\u00bb (o \u00abpartecipazioni\u00bb) si intende la partecipazione spettante a ciascun socio nella sua interezza ed i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.<br \/><strong>7.2.2<\/strong> Per \u00abtrasferimento\u00bb si intende il trasferimento per atto tra vivi.<br \/><strong>7.2.3<\/strong> Nella dizione \u00abtrasferimento per atto tra vivi\u00bb si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella pi\u00f9 ampia accezione del termine. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il valore della partecipazione sar\u00e0 determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, con le modalit\u00e0 indicate nel successivo articolo 9.1.<br \/><strong>7.2.4<\/strong> Nell&#8217;ipotesi di trasferimento eseguito senza l&#8217;osservanza di quanto di seguito prescritto, l&#8217;acquirente non sar\u00e0 legittimato all&#8217;esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e il trasferimento non avr\u00e0 effetto verso la societ\u00e0.<br \/><strong>7.3<\/strong> Le partecipazioni sono liberamente divisibili e trasferibili a favore di societ\u00e0 controllanti o controllate. Sono inoltre liberamente divisibili e trasferibili alle condizioni e nei termini indicati nei punti successivi.<br \/><strong>7.3.1<\/strong> Qualora un socio della Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0 intenda cedere l\u2019intera propria partecipazione detenuta nella Societ\u00e0 potr\u00e0 cederla unicamente all\u2019altro socio della stessa Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0, che avr\u00e0 il diritto di acquistarla alle condizioni economiche indicate nel successivo articolo 9 e fatta salva, in caso di indisponibilit\u00e0 di quest\u2019ultimo all\u2019acquisto, la facolt\u00e0 del socio cedente di esercitare il diritto di recesso indicato nel successivo articolo 8. Il socio della stessa Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0 interessato ad acquistare la partecipazione dal socio cedente dovr\u00e0 esercitare il suddetto diritto entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della richiesta di cessione.<br \/><strong>7.3.2<\/strong> Qualora tutti i soci di una delle due Parti indicate nel precedente articolo 7.1 intendano cedere la propria intera partecipazione detenuta nella Societ\u00e0 possono cederla unicamente ai soci dell\u2019altra Parte, che avranno diritto di acquistarla alle condizioni economiche indicate nel successivo articolo 9 e fatta salva, in caso di indisponibilit\u00e0 di questi ultimi all\u2019acquisto, la facolt\u00e0 dei soci cedenti di esercitare il diritto di recesso indicato nel successivo articolo 8. I soci interessati ad acquistare l\u2019intera partecipazione detenuta dai soci dell\u2019altra Parte dovranno esercitare il suddetto diritto entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della richiesta di cessione.<br \/><strong>7.4<\/strong> Le partecipazioni sono conseguentemente trasferibili tra Soci Fondatori in osservanza e nei limiti indicati al precedente articolo 7.3.2.<br \/><strong>7.5<\/strong> Il socio non pu\u00f2, senza il consenso di tutti gli altri soci, espresso anche per lettera, sottoporre volontariamente tutta o parte della propria quota (o del diritto di opzione) a pegno o costituirla in garanzia od in usufrutto.<br \/><strong>7.6 <\/strong>Eventuali modifiche nella denominazione o nella ragione sociale dei soci vengono recepite in occasione della prima successiva modifica dello statuto.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 8 &#8211; Recesso<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>8.1<\/strong> Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all&#8217;approvazione delle decisioni riguardanti:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:list {\"ordered\":true,\"type\":\"lower-alpha\"} -->\n<ol style=\"list-style-type: lower-alpha;\"><!-- wp:list-item -->\n<li>il cambiamento dell&#8217;oggetto della societ\u00e0;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>la trasformazione della societ\u00e0;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>la fusione e la scissione della societ\u00e0;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>la revoca dello stato di liquidazione;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>il trasferimento della sede della societ\u00e0 all&#8217;estero;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell&#8217;oggetto della societ\u00e0;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell&#8217;articolo 2468, comma 4, del Codice civile;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>l&#8217;aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ol>\n<!-- \/wp:list --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>8.2<\/strong> Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e nei casi previsti nel precedente articolo 7.<br \/><strong>8.3<\/strong> Il socio che intende recedere dalla societ\u00e0 deve darne comunicazione all&#8217;organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).<br \/>La raccomandata o la PEC deve essere inviata entro trenta giorni dall&#8217;iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l&#8217;indicazione delle generalit\u00e0 del socio recedente e deldomicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.<br \/>Se il fatto che legittima il recesso \u00e8 diverso da una decisione, esso pu\u00f2 essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.<br \/>L&#8217;organo amministrativo \u00e8 tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all&#8217;esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne \u00e8 venuto esso stesso a conoscenza.<br \/>Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione \u00e8 pervenuta alla sede della societ\u00e0.<br \/>Dell&#8217;esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro imprese dove ha sede la societ\u00e0.<br \/>Il recesso non pu\u00f2 essere esercitato e, se gi\u00e0 esercitato, \u00e8 privo di efficacia se, entro novanta giorni dall&#8217;esercizio del recesso, la societ\u00e0 revoca la delibera che lo legittima ovvero se \u00e8 deliberato lo scioglimento della societ\u00e0.<br \/>Il socio che esercita il diritto di recesso deve comunque fare fronte a tutti gli impegni economici che sarebbero stati posti a suo carico e derivanti, connessi o conseguenti a deliberazioni assunte dalla societ\u00e0 prima della comunicazione del recesso.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 9 &#8211; Liquidazione delle partecipazioni<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>9.1<\/strong> Nelle ipotesi previste negli articoli 7 ed 8, nonch\u00e9 nell\u2019ipotesi di esclusione prevista nell\u2019articolo 11, le partecipazioni saranno liquidate al socio in proporzione al patrimonio sociale.<br \/>Il patrimonio della societ\u00e0 \u00e8 determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell\u2019organo di controllo, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso.<br \/>In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, \u00e8 effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della societ\u00e0, che provvede anche sulle spese, su istanza della Parte pi\u00f9 diligente.<br \/>Si applica il primo comma dell&#8217;articolo 1349 del Codice civile.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>9.2<\/strong> Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall&#8217;evento dal quale consegue la liquidazione.<br \/>Il rimborso \u00e8 effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l&#8217;articolo 2482 del Codice civile e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la societ\u00e0 si scioglie ai sensi dell&#8217;articolo 2484, comma 1, n. 5, del Codice civile. Ai sensi dell\u2019art. 2473 bis del Codice civile, \u00e8 esclusa la possibilit\u00e0 di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale per il caso di esclusione del socio.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 10 &#8211; Attribuzione di particolari diritti amministrativi a singoli soci<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>10.1<\/strong> I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dai Soci Fondatori come segue:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:list -->\n<ul><!-- wp:list-item -->\n<li>18 (diciotto) amministratori da parte di \u201cNuova denominazione sociale cheassumer\u00e0 Tavolo Editori Radio S.r.l.\u201d;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>9 (nove) amministratori da parte di \u201cU.P.A. Utenti Pubblicit\u00e0 Associati\u201d in formaabbreviata \u201cUPA\u201d;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>9 (nove) amministratori da parte di ASSAP Servizi S.r.l;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list --><!-- wp:paragraph -->\n<p>Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall\u2019assemblea e &#8211; solo ove questa non vi provveda &#8211; vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>10.2<\/strong> Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene scelto e nominato dall\u2019assemblea (ovvero dal Consiglio di Amministrazione qualora non vi abbia provveduto l\u2019assemblea) a rotazione e sulla base del principio di alternanza di mandato di durata triennale, tra gli amministratori designati, rispettivamente, dalla Parte Editori e tra gli amministratori designati dalla Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0.<br \/>Il principio dell\u2019alternanza nella scelta ed indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione si applica anche \u2013 nell\u2019ambito della Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0 e limitatamente ad essa &#8211; tra gli amministratori designati rispettivamente dal socio U.P.A. Utenti di Pubblicit\u00e0 Associati, in forma abbreviata \u201cUPA\u201d e gli amministratori designati dal socio ASSAP Servizi S.r.l.<br \/>In considerazione di quanto precede, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione operer\u00e0 \u2013 a rotazione ed in alternanza \u2013 una volta in favore della nomina di un Presidente del Consiglio di Amministrazione espressione della Parte Editori ed una volta in favore della nomina di un Presidente del Consiglio di Amministrazione espressione della Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0, e cos\u00ec in continuit\u00e0 per ogni mandato, iniziando con il Presidente del Consiglio diAmministrazione designato dalla Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0.<br \/>Con le stesse modalit\u00e0 sopra indicate per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l\u2019assemblea (ovvero dal Consiglio di Amministrazione qualora non vi abbia provveduto l\u2019assemblea) sceglie e nomina il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il quale &#8211; analogamente &#8211; operer\u00e0 il principio di alternanza, in modo che ciascuno dei Soci Fondatori designi ed esprima o il Presidente del Consiglio di amministrazione o il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.<br \/>Il Consiglio di Amministrazione istituisce e nomina il Comitato di Presidenza che sar\u00e0 costituito e formato da 4 (quattro) membri, ovvero, alternativamente, da 6 (sei) membri. In ipotesi di Comitato di Presidenza costituito da 4 (quattro) membri, il Comitato di Presidenza sar\u00e0 formato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice- Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonch\u00e9 da 1 (uno) amministratore designato dalla Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0 ed 1 (uno) amministratore designato dalla Parte Editori.<br \/>In ipotesi di Comitato di Presidenza costituto da 6 (sei) membri, il Comitato di Presidenza sar\u00e0 formato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice- Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonch\u00e9 da 2 (due) amministratori designati dalla Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0 e da 2 (due) amministratori designati dalla Parte Editori.<br \/>Su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione alle riunioni del Comitato di Presidenza potr\u00e0 partecipare \u2013 con funzioni consultive \u2013 il Coordinatore del Comitato Tecnico.<br \/>Il Comitato di Presidenza \u00e8 un organo consultivo per il miglior conseguimento degli scopi sociali e avr\u00e0 durata pari a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di Presidenza \u00e8 presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.<br \/>Il Comitato di Presidenza, a seconda degli argomenti trattati e in particolare rispetto ai temi inerenti la ricerca sugli ascolti della radio, pu\u00f2 avvalersi del supporto di una rappresentanza di tre membri del Comitato Tecnico nominati dal Consiglio di Amministrazione, pi\u00f9 il Coordinatore del Comitato Tecnico stesso.<br \/>I tre membri in rappresentanza del Comitato Tecnico saranno designati come segue: 1 (uno) designato dalla Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0 e 2 (due) designati dalla Parte Editori.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>10.3<\/strong> Il Comitato Tecnico \u00e8 composto da 20 (venti) membri. I componenti del Comitato Tecnico sono designati dai soci come segue:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:list -->\n<ul><!-- wp:list-item -->\n<li>50 % da \u201cNuova denominazione sociale che assumer\u00e0 Tavolo Editori Radio S.r.l.\u201d;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>25 % da U.P.A. Utenti Pubblicit\u00e0 Associati, in forma abbreviata \u201cUPA\u201d;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>25 % da ASSAP Servizi S.r.l.<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>10.4<\/strong> Il Coordinatore del Comitato Tecnico sar\u00e0 individuato tra i componenti di quest\u2019ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione e sar\u00e0 nominato su indicazione e designazione della Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0.<br \/><strong>10.5<\/strong> Su richiesta di almeno un Socio Fondatore o su decisione dell\u2019assemblea assunta con il voto favorevole di almeno un Socio Fondatore, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle esigenze gestionali della societ\u00e0, provveder\u00e0 alla sostituzione del Coordinatore del Comitato Tecnico. In tale ipotesi, la sostituzione del Coordinatore del Comitato Tecnico dovr\u00e0 avvenire nel rispetto della nomina e designazione di cui al precedente punto 10.4.<br \/><strong>10.6<\/strong> Nel procedere alle nomine previste dai precedenti articoli 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, i Soci Fondatori si inspireranno per quanto possibile al rispetto del principio della parit\u00e0 di genere.<br \/><strong>10.7<\/strong> Il sindaco unico o il collegio sindacale, se nominati, sono nominati come segue:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:list -->\n<ul><!-- wp:list-item -->\n<li>il sindaco unico viene scelto dall\u2019assemblea alternativamente di mandato triennale in mandato triennale su designazione dalla Parte Editori e della Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>in caso di nomina del collegio sindacale un sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del collegio, viene designato &#8211; alternativamente di mandato triennale in mandato triennale &#8211; dalla Parte Editori e dalla Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0; i due sindaci effettivi vengono designati dalla Parte che non ha designato il Presidente del collegio sindacale; i due membri supplenti del collegio sindacale sono designati di comune accordo tra le Parti, in difetto, uno dalla Parte Editori ed uno dalla Parte Utenti ed Agenzie di Pubblicit\u00e0.<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>10.8 <\/strong>Il sindaco unico o il Presidente del collegio sindacale viene scelto ed \u00e8 nominato dall\u2019assemblea su designazione della parte che, per lo stesso mandato triennale, non avr\u00e0 designato e nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione.<br \/><strong>10.9 <\/strong>I diritti amministrativi qui riconosciuti sono attribuiti ai soci personalmente e quindi non sono trasmissibili.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 11 \u2013 Impegni ed obblighi dei soci, cause di esclusione<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>11.1<\/strong> I Soci Fondatori si impegnano, nello svolgimento dei rispettivi ruoli, a promuovere ed a sostenere presso i propri soci ed associati e nel mercato i dati e le ricerche ed indagini statistiche realizzate e\/o fatte realizzare dalla societ\u00e0 sull\u2019ascolto delle emittenti radiofoniche nazionali e locali italiane per quanto abbia rilevanza pubblicitaria e commerciale.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>11.2<\/strong> Sar\u00e0 escluso dalla societ\u00e0 il socio che non rispettasse le obbligazioni contenute nei precedenti paragrafi del presente articolo; il socio escluso deve comunque fare fronte a tutti gli impegni economici che sarebbero stati posti a suo carico e derivanti, connessi o conseguenti a deliberazioni assunte dalla societ\u00e0 prima della deliberazione di esclusione.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>11.3<\/strong> L\u2019esclusione deve risultare da deliberazione dell\u2019assemblea dei soci.<br \/>Nel calcolo della maggioranza non viene computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. Il Consiglio di Amministrazione provvede ai conseguenti adempimenti.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>11.4<\/strong> Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del precedente articolo 9.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 12 \u2013 Amministratori<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>12.1<\/strong> La societ\u00e0 \u00e8 amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 36 (trentasei) membri nominati nel rispetto del precedente articolo 10.1.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>12.2<\/strong> Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all&#8217;articolo 2390 del Codice civile.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 13 &#8211; Durata della carica, cessazione<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>13.1<\/strong> Gli amministratori restano in carica tre esercizi, fino all\u2019approvazione del bilancio del terzo esercizio e comunque fino a nomina del nuovo organo amministrativo.<br \/><strong>13.2<\/strong> Gli amministratori sono rieleggibili.<br \/><strong>13.3<\/strong> La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione \u00e8 stato ricostituito.<br \/><strong>13.4<\/strong> Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell&#8217;esercizio vengono a mancare uno o pi\u00f9 amministratori gli altri provvedono a sostituirli, per cooptazione e nel rispetto dei criteri di nomina indicati nel precedente articolo 10.1 ed articolo 10.2 con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice- Presidente del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori cos\u00ec nominatirestano in carica sino alla successiva assemblea dei soci che provveder\u00e0 alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.<br \/><strong>13.5<\/strong> Se nel corso dell\u2019esercizio per dimissioni o altre cause vengano a mancare almeno diciotto degli amministratori in carica di nomina assembleare, si intende decaduto l\u2019intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 14 \u2013 Decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante consultazione scritta<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>14.1<\/strong> Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 15, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.<br \/><strong>14.2<\/strong> La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non \u00e8 soggetta a particolari vincoli purch\u00e9 sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.<br \/>La decisione \u00e8 adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di pi\u00f9 documenti che contengano il medesimo testo di decisione ovvero una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all&#8217;argomento oggetto della decisione, del quale l\u2019amministratore consenziente dichiari di essere sufficientemente informato.<br \/>Il procedimento deve concludersi entro il termine indicato nel testo della decisione. Gli amministratori hanno quattro giorni lavorativi per trasmettere presso la sede sociale la risposta, salvo che la proposta indichi un termine diverso.<br \/>La risposta deve contenere un\u2019approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine indicato viene considerata come voto contrario.<br \/>Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori ed ai sindaci, indicando eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all&#8217;argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi amministratori.<br \/><strong>14.3<\/strong> Fatta eccezione per le decisioni riservate ai soci dall&#8217;articolo 2479 del Codice civile e quelle indicate nel successivo punto 14.4 e per le quali \u00e8 altres\u00ec richiesta la successiva ratifica da parte dell\u2019assemblea dei soci nei termini di seguito indicati, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole di almeno 2\/3 (due terzi) degli amministratori in carica.<br \/><strong>14.4<\/strong> Le decisioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti:<br \/><strong>(i)<\/strong> l\u2019approvazione delle ricerche statistiche di tipo quantitativo, delle indagini censuarie e delle relative metodologie e tecnologie di rilevazione, volte alla misurazione dell\u2019ascolto delle emittenti radiofoniche nazionali e locali italiane, l\u2019individuazione del soggetto\/i che realizzer\u00e0\/anno le ricerche e le indagini e la determinazione dei relativi corrispettivi;<br \/><strong>(ii)<\/strong> i termini e le condizioni per la ricezione dei dati delle indagini da parte dei soggetti che le realizzeranno e per la loro pubblicazione e trasmissione agli utilizzatori;<br \/><strong>(iii)<\/strong> la determinazione dei corrispettivi rispettivamente richiesti alle emittenti radiofoniche nazionali e locali per l&#8217;iscrizione alle ricerche e alle indagini e per la fornitura dei relativi dati, nonch\u00e9 dei corrispettivi richiesti ai soggetti interessati per la fornitura del nastro di pianificazione;<br \/><strong>(iv)<\/strong> la sospensione e\/o l\u2019interruzione senza ripresa delle suddette ricerche,metodologie e tecnologie;<br \/><strong>(v)<\/strong> la nomina del Direttore Generale della Societ\u00e0;<br \/><strong>(vi) <\/strong>l\u2019emanazione di regolamenti ed il perfezionamento di capitolati di oneri; devono essere sottoposte alla ratifica dell\u2019assemblea dei soci, qualora non siano approvate all\u2019unanimit\u00e0 delle risposte inviate dagli amministratori in carica o su richiesta anche di un solo amministratore.<br \/><strong>14.5<\/strong> Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.<br \/>La relativa documentazione \u00e8 conservata dalla societ\u00e0.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 15 &#8211; Adunanze collegiali del Consiglio di Amministrazione<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>15.1<\/strong> In caso di richiesta di un amministratore o per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.<br \/><strong>15.2<\/strong> In questo caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l&#8217;ordine del giorno e ne coordina i lavori.<br \/><strong>15.3<\/strong> La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai sindaci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell&#8217;avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell&#8217;adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell&#8217;avviso vengono fissati la data, il luogo e l&#8217;ora della riunione, nonch\u00e9 l&#8217;ordine del giorno.<br \/><strong>15.4<\/strong> Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purch\u00e9 in Italia.<br \/><strong>15.5 <\/strong>Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica ed i sindaci.<br \/>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.<br \/>\u00c8 consentito altres\u00ec l&#8217;intervento mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell&#8217;art. 2370, comma 4, c.c., e viene attribuita espressamente all&#8217;organo amministrativo la facolt\u00e0 di stabilire nell&#8217;avviso di convocazione che l&#8217;adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo quindi nell&#8217;avviso di convocazione l&#8217;indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. In tale ipotesi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il segretario potranno essere anche dislocati in luoghi tra loro differenti.<br \/><strong>15.6<\/strong> Per la validit\u00e0 delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, e fatto salvo quanto indicato al punto 15.7 e per le quali \u00e8 altres\u00ec richiesta la successiva ratifica da parte dell\u2019assemblea dei soci nei termini di seguito indicati, si richiede la partecipazione ed il voto favorevole di almeno 2\/3 (due terzi) degli amministratori in carica.<br \/><strong>15.7<\/strong> Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti:<br \/><strong>(i)<\/strong> <span style=\"font-size: revert; color: initial;\">l\u2019approvazione delle ricerche statistiche di tipo quantitativo e delle indagini, e le relative metodologie e tecnologie di rilevazione, volte alla misurazione dell\u2019ascolto delle emittenti radiofoniche nazionali e locali italiane, l\u2019individuazione del soggetto\/i che realizzer\u00e0\/anno le ricerche e le indagini e la determinazione dei relativi corrispettivi;<\/span><br \/><strong>(ii)<\/strong> <span style=\"font-size: revert; color: initial;\">i termini e le condizioni per la ricezione dei dati delle indagini da parte dei soggetti che le realizzeranno e per la loro pubblicazione e trasmissione agli utilizzatori;<\/span><br \/><strong>(iii)<\/strong> <span style=\"font-size: revert; color: initial;\">la determinazione dei corrispettivi rispettivamente richiesti alle emittenti radiofoniche nazionali e locali per l&#8217;iscrizione alle ricerche e alle indagini e per la fornitura dei relativi dati, nonch\u00e9 dei corrispettivi richiesti ai soggetti interessati per la fornitura del nastro di pianificazione;<\/span><br \/><strong>(iv)<\/strong> <span style=\"font-size: revert; color: initial;\">la sospensione e\/o l\u2019interruzione senza ripresa delle suddette ricerche,metodologie e tecnologie;<\/span><br \/><strong>(v)<\/strong> <span style=\"font-size: revert; color: initial;\">la nomina del Direttore Generale della Societ\u00e0;<\/span><br \/><strong>(vi)<\/strong> <span style=\"font-size: revert; color: initial;\">l\u2019emanazione di regolamenti ed il perfezionamento di capitolati di oneri;<\/span>devono essere sottoposte alla ratifica dell\u2019assemblea dei soci, qualora non siano approvate all\u2019unanimit\u00e0 dei voti degli amministratori in carica o su richiesta anche di un solo amministratore.<br \/><strong>15.8<\/strong> Delle deliberazioni della seduta si rediger\u00e0 un verbale firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal segretario che dovr\u00e0 essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.<br \/><strong>15.9<\/strong> I presidenti dei Soci Fondatori, quand\u2019anche non nominati amministratori della societ\u00e0, hanno diritto di essere convocati e partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e senza diritto di voto.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 16 &#8211; Poteri del Presidente, del Vice-Presidente e del Consiglio di Amministrazione<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>16.1<\/strong> Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della societ\u00e0 ai sensi del successivo articolo 17.<br \/>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l\u2019ordine del giorno, ne presiede e coordina i lavori e provvede affinch\u00e9 adeguate informazioni sulle materie poste all\u2019ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.<br \/>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca altres\u00ec l\u2019assemblea dei soci, ne fissa l\u2019ordine del giorno, ne presiede e ne coordina i lavori e provvede affinch\u00e9 adeguate informazioni sulle materie poste all\u2019ordine del giorno vengano fornite a tutti i soci.<br \/>Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i seguenti poteri:<br \/>(i) firmare la corrispondenza della societ\u00e0; (ii) procedere ad apertura e chiusura dei rapporti di conto corrente della societ\u00e0 e svolgere attivit\u00e0 di operativit\u00e0 ordinaria sui medesimi conti; (iii) ricevere ed effettuare bonifici e pagamenti in genere; (iv) stipulare contratti di fornitura delle utenze e procedere alla loro modifica, chiusura ed estinzione; (v) rappresentare la societ\u00e0 nei confronti della pubblica amministrazione, camere di commercio e registro delle imprese; (vi) rappresentare la societ\u00e0 nei confronti delle amministrazioni dello stato per gli adempimenti di carattere previdenziale, assistenziale, contributivo, fiscale e contabile; (vii) dare conforme esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione medesimo circa l\u2019attivit\u00e0 svolta in attuazione delle delibere consiliari.<br \/><strong>16.2<\/strong> Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione in funzione vicaria ed in caso di suo impedimento; collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione nel coordinamento dei rapporti tra gli amministratori designati dalle rispettive Parti.<br \/><strong>16.3 <\/strong>Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della societ\u00e0, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell&#8217;articolo 2475, quinto comma, del Codice civile.<br \/>Il Consiglio di Amministrazione potr\u00e0 attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione poteri e deleghe diverse ed ulteriori rispetto a quanto indicato al precedente punto 16.1, ferma restando la non delegabilit\u00e0 di poteri per le decisioni di cui agli articoli 14.4 e 15.7.<br \/><strong>16.5<\/strong> Il Consiglio di Amministrazione pu\u00f2 nominare un Direttore Generale, nonch\u00e9 institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri al momento della nomina.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 17 &#8211; Rappresentanza<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>17.1<\/strong> La rappresentanza della societ\u00e0 spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via vicaria ed in caso di suo impedimento.<br \/><strong>17.2<\/strong> La rappresentanza della societ\u00e0 spetta anche al Direttore Generale, se nominato, agli institori e ai procuratori, e comunque nei limiti dei poteri loro conferiti nell&#8217;atto di nomina.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 18 &#8211; Compensi degli amministratori<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>18.1<\/strong> L\u2019attivit\u00e0 prestata da ciascun amministratore \u00e8 resa a titolo gratuito.<br \/><strong>18.2<\/strong> Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sar\u00e0 attribuito e riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, nonch\u00e9 il rimborso delle spese sostenute per l\u2019esercizio del proprio ufficio.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 19 &#8211; Comitato Tecnico<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>19.1<\/strong> Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Tecnico nel rispetto del precedente articolo 10.3, i quali, con facolt\u00e0 di supplenza, sono scelti tra persone, in possesso delle adeguate competenze professionali, estranee al consiglio medesimo. Nel caso in cui per effetto delle dimissioni di almeno diciotto degli amministratori di nomina assembleare s\u2019intender\u00e0 decaduto l\u2019intero Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente 13.4, dovr\u00e0 intendersi parimenti decaduto anche il Comitato Tecnico designato dal suddetto Consiglio di Amministrazione.<br \/><strong>19.2<\/strong> Il Comitato Tecnico ha competenza su aspetti tecnici relativi all\u2019impostazione ed alla realizzazione delle rilevazioni, delle ricerche e delle modalit\u00e0 di diffusione dei dati ottenuti. Nell\u2019espletamento di tali funzioni, il Comitato Tecnico ha facolt\u00e0 di esaminare questioni e di presentare proposte sia su richiesta del Consiglio di Amministrazione, sia di propria iniziativa.<br \/>Le modalit\u00e0 di funzionamento del Comitato Tecnico, i confini dei compiti ad esso assegnati ed i requisiti richiesti ai suoi componenti sono disciplinati da apposito Regolamento da emanarsi dal Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 20 &#8211; Organo di controllo<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p>Fermi restando gli obblighi di legge, l\u2019assemblea pu\u00f2 nominare, in conformit\u00e0 con quanto previsto al precedente articolo 10.7, un sindaco unico od un collegio sindacale e, qualora non gli affidi l\u2019attivit\u00e0 di revisione legale dei conti, nomina un revisore.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 21 &#8211; Composizione del collegio sindacale e durata del mandato<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>21.1<\/strong> Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con le modalit\u00e0 indicate nel precedente articolo 10.7.Il Presidente del collegio sindacale \u00e8 nominato in occasione della nomina dello stesso collegio.<br \/><strong>21.2<\/strong> Il sindaco unico o tutti i componenti del collegio sindacale devono essere revisori legali dei conti iscritti nell\u2019apposito registro.<br \/><strong>21.3<\/strong> Il sindaco unico od il collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.<br \/><strong>21.4<\/strong> I sindaci sono rieleggibili.<br \/><strong>21.5<\/strong> Il compenso del o dei sindaci \u00e8 determinato dai soci all&#8217;atto della nomina, per l&#8217;intero periodo della durata dell\u2019ufficio.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 22 &#8211; Cause di ineleggibilit\u00e0 e di decadenza dei Sindaci<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>22.1<\/strong> Si applicano le disposizioni dell\u2019articolo 2399 del Codice civile.<br \/><strong>22.2<\/strong> In caso di morte, di rinunzia, di decadenza si applicano le disposizioni dell\u2019articolo 2401 del Codice civile.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 23 &#8211; Competenze e doveri dell\u2019organo di controllo<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>23.1<\/strong> L\u2019organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice civile e, salvo diversa decisione dell\u2019assemblea dei soci al momento della nomina o per disposizione di legge, esercita la revisione legale dei conti della societ\u00e0.<br \/><strong>23.2<\/strong> Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, comma 1, del Codice civile.<br \/><strong>23.3<\/strong> Delle verifiche dell\u2019organo di controllo deve redigersi verbale, che deve esseretrascritto nel libro relativo e sottoscritto dal\/dagli intervenuti.In caso di organo collegiale, le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti ed il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.<br \/><strong>23.4<\/strong> Il sindaco unico o i sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.<br \/><strong>23.5<\/strong> L\u2019organo di controllo deve procedere alle verifiche almeno ogni novanta giorni. <br \/>La riunione potr\u00e0 tenersi anche per audio-conferenza o video-conferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 15.5 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 24 &#8211; Revisore<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>24.1<\/strong> Qualora, in alternativa al sindaco unico od al collegio sindacale, l\u2019assemblea dei soci nomini per la revisione legale dei conti un revisore od una societ\u00e0 di revisione, questi deve essere iscritto nel relativo registro.<br \/><strong>24.2<\/strong> Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di societ\u00e0 per azioni.<br \/><strong>24.3<\/strong> Il compenso del revisore \u00e8 determinato dai soci all&#8217;atto della nomina per l&#8217;intero periodo di durata del suo ufficio.<br \/>L&#8217;incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell&#8217;incarico.L&#8217;incarico pu\u00f2 essere revocato con decisione dei soci.<br \/><strong>24.4<\/strong> Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti della societ\u00e0; si applicano le disposizioni previste dal Codice civile in materia. Il revisore \u00e8 tenuto a redigere la relazione prevista dall&#8217;articolo 2429, comma 2, del Codice civile.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 25 &#8211; Decisioni dei soci<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>25.1<\/strong> I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonch\u00e9 sugli argomenti che uno o pi\u00f9 amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.<br \/><strong>25.2<\/strong> In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p>a) l&#8217;approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;<br \/>b) la nomina degli amministratori;<br \/>c) la nomina dei sindaci, del Presidente del collegio sindacale e del revisore;<br \/>d) le modificazioni dello statuto;<br \/>e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell&#8217;oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;f<br \/>f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;<br \/>g) la ratifica delle decisioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti le materie previste nei precedenti articoli 14.4 e 15.7;<br \/>h) ingresso di nuovi soci;<br \/>i) l\u2019esclusione del socio;<br \/>j) aumento di capitale;<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 26 &#8211; Diritto di voto<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p>Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro imprese dove ha sede la societ\u00e0. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 27 &#8211; Assemblea<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>27.1<\/strong> Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.<br \/><strong>27.2<\/strong> L&#8217;assemblea deve essere convocata almeno una volta all\u2019anno dall&#8217;organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purch\u00e9 in Italia, entro 120 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio od entro 180 giorni qualora la societ\u00e0 sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all\u2019oggetto della societ\u00e0; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall\u2019articolo 2428 C.C. le ragioni della dilazione. In caso di impossibilit\u00e0 di tutti gli amministratori o di loro inattivit\u00e0 l\u2019assemblea pu\u00f2 essere convocata dall\u2019organo di controllo o anche da un socio.<br \/><strong>27.3<\/strong> L&#8217;assemblea viene convocata con avviso spedito 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l&#8217;adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell&#8217;avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro imprese dove ha sede la societ\u00e0 o, per gli amministratori ed all\u2019organo di controllo, se nominato, al diverso domicilio comunicato alla societ\u00e0.Nell&#8217;avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l&#8217;ora dell&#8217;adunanza e l&#8217;elenco delle materie da trattare.Nell&#8217;avviso di convocazione pu\u00f2 essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell&#8217;adunanza prevista in prima convocazione l&#8217;assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.<br \/><strong>27.4<\/strong> Anche in mancanza di formale convocazione l&#8217;assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l&#8217;intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i componenti dell\u2019organo di controllo, se nominato, sonopresenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell&#8217;argomento. Se gli amministratori o i componenti dell\u2019organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all&#8217;assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della societ\u00e0, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all&#8217;ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.<br \/><strong>27.5<\/strong> Le assemblee della societ\u00e0 potranno validamente svolgersi con l&#8217;intervento dei partecipanti dislocati in pi\u00f9 luoghi, contigui o distanti fra loro, audio\/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parit\u00e0 di trattamento dei soci. In particolare, \u00e8 necessario che:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:list -->\n<ul><!-- wp:list-item -->\n<li>sia consentito al Presidente dell&#8217;assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l&#8217;identit\u00e0 e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell&#8217;adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all&#8217;ordine del giorno;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>vengano indicati nell&#8217;avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio\/video collegati a cura della societ\u00e0, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list --><!-- wp:paragraph -->\n<p>\u00c8 consentito altres\u00ec l&#8217;intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell&#8217;art. 2370, comma 4, c.c., e viene attribuita espressamente all&#8217;organo amministrativo la facolt\u00e0 di stabilire nell&#8217;avviso di convocazione che l&#8217;assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo quindi nell&#8217;avviso di convocazione l&#8217;indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. In tale ipotesi il Presidente ed il segretario potranno essere anche dislocati in luoghi tra loro differenti.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 28 &#8211; Svolgimento dell&#8217;assemblea<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>28.1<\/strong> L&#8217;assemblea \u00e8 presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.In caso di assenza o di impedimento di questi, l&#8217;assemblea \u00e8 presieduta dal Vice- Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.<br \/><strong>28.2<\/strong> Spetta al Presidente dell&#8217;assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l&#8217;identit\u00e0 e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell&#8217;assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 29 &#8211; Deleghe<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>29.1<\/strong> Ogni socio che abbia diritto di intervenire all&#8217;assemblea pu\u00f2 farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla societ\u00e0. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l\u2019indicazione di eventuali facolt\u00e0 e limiti di subdelega.<br \/><strong>29.2<\/strong> Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.<br \/><strong>29.3<\/strong> \u00c8 ammessa anche una delega a valere per pi\u00f9 assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.<br \/><strong>29.4<\/strong> La rappresentanza non pu\u00f2 essere conferita ad amministratori, ai sindaci od al revisore.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 30 &#8211; Verbale dell&#8217;assemblea<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>30.1<\/strong> Le deliberazioni dell&#8217;assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.<br \/><strong>30.2<\/strong> Il verbale deve indicare la data dell&#8217;assemblea e, anche in allegato, l&#8217;identit\u00e0 dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altres\u00ec indicare le modalit\u00e0 e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l&#8217;identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzientiIl verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 28.2.Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all&#8217;ordine del giorno.<br \/><strong>30.3<\/strong> Il verbale dell&#8217;assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve esseretrascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 31 &#8211; Quorum costitutivi e deliberativi<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>31.1<\/strong> Sia in prima che in seconda convocazione l&#8217;assemblea \u00e8 regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.<br \/><strong>31.2<\/strong> Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell&#8217;articolo 2468 del codice civile (articolo 10 del presente statuto), \u00e8 necessaria la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90 % (novanta per cento) del capitale sociale.<br \/><strong>31.3<\/strong> Per le decisioni in merito agli argomenti di cui agli articoli 25.2 lettere d), e), g), h), i), 32.2 e 33.1 lettera f) del presente Statuto \u00e8 necessaria la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90 % (novanta per cento) del capitale sociale.<br \/><strong>31.4<\/strong> Nei casi in cui per legge il diritto di voto \u00e8 sospeso o nelle deliberazioni di cui al precedente articolo 11.3 tali partecipazioni non vengono computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare costituzione dell&#8217;assemblea, sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l&#8217;approvazione della delibera.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 32 &#8211; Bilancio e utili<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>32.1<\/strong> Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.<br \/><strong>32.2<\/strong> Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, vengono destinati a riserva straordinaria, salvo diversa decisione dell\u2019assemblea assunta con il consenso di tanti soci che rappresentino almeno il 90 % (novanta per cento) del capitale sociale.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 33 &#8211; Scioglimento e liquidazione<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>33.1<\/strong> La societ\u00e0 si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p>a) per il decorso del termine;<br \/>b) per il conseguimento dell&#8217;oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilit\u00e0 a conseguirlo, salvo che l&#8217;assemblea, a tale scopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;<br \/>c) per l&#8217;impossibilit\u00e0 di funzionamento o per la continuata inattivit\u00e0 dell&#8217;assemblea;<br \/>d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto \u00e8 disposto dall&#8217;articolo 2482 ter del Codice civile;<br \/>e) nell&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;articolo 2473 &#8211; quarto comma &#8211; del Codice civile;<br \/>f) per deliberazione dell&#8217;assemblea;<br \/>g) per le altre cause previste dalla legge.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>33.2<\/strong> In tutte le ipotesi di scioglimento, l&#8217;organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.<br \/><strong>33.3<\/strong> L&#8217;assemblea, se del caso convocata dall&#8217;organo amministrativo, nominer\u00e0 uno o pi\u00f9 liquidatori determinando:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:list -->\n<ul><!-- wp:list-item -->\n<li>il numero dei liquidatori;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>in caso di pluralit\u00e0 di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>a chi spetta la rappresentanza della societ\u00e0;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><!-- wp:list-item -->\n<li>gli eventuali limiti ai poteri dell&#8217;organo liquidativo.<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list --><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"medium\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Articolo 34 &#8211; Clausola compromissoria<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph --><!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>34.1<\/strong> Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la societ\u00e0 che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l&#8217;intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovr\u00e0 essere risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano.Tali controversie saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, nominato in conformit\u00e0 al suddetto Regolamento.Il collegio proceder\u00e0 in via rituale e secondo diritto.<br \/><strong>34.2<\/strong> Resta fin d&#8217;ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazionidell\u2019arbitro vincoleranno le Parti.<br \/><strong>34.3<\/strong> Le spese dell&#8217;arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell\u2019arbitro.<br \/><strong>34.4<\/strong> Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.<br \/><strong>34.5<\/strong> La soppressione o le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell&#8217;articolo 8.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Statuto Articolo 1 \u2013 Denominazione La societ\u00e0 \u00e8 denominata: &#8220;AUDIRADIO S.r.l.&#8221; Articolo 2 \u2013 Oggetto La societ\u00e0 ha per oggetto le seguenti attivit\u00e0: (i) la realizzazione oggettiva e imparziale, anche avvalendosi in tutto o in parte dell\u2019opera di soggetti terzi, di ricerche statistiche di tipo quantitativo e di indagini censuarie volte alla misurazione dell\u2019ascolto delle [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"elementor_header_footer","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-109","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\r\n<title>Statuto - Audiradio<\/title>\r\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\r\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/audiradio.info\/index.php\/statuto\/\" \/>\r\n<meta property=\"og:locale\" content=\"it_IT\" \/>\r\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\r\n<meta property=\"og:title\" content=\"Statuto - Audiradio\" \/>\r\n<meta property=\"og:description\" content=\"Statuto Articolo 1 \u2013 Denominazione La societ\u00e0 \u00e8 denominata: &#8220;AUDIRADIO S.r.l.&#8221; 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